Studio grande e segretaria full-time, il professionista non paga l’Irap

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione

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Il professionista che possiede uno studio ben attrezzato e di grandi dimensioni separato dall’abitazione non è assoggettabile all’imposta regionale sulle attività produttive, neppure in presenza di una segretaria part-time o full-time.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n.29674/2023, con cui ha rigettato l’impugnazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale del Molise ha annullato, in riforma della decisine di prime cure, l’avviso di accertamento emesso nei confronti del contribuente, esercente l’attività di avvocato, a conclusione di indagini bancarie condotte dalla Guardia di Finanza.

La Suprema Corte, ha rigettato l’impugnazione – evidenzia Guido Rosignoli, vicepresidente della Cassa dei ragionieri e degli esperti contabili – affermando che la C.T.R. aveva correttamente applicato il principio secondo cui il presupposto dell’autonoma organizzazione richiesto dall’art. 2 del D.lgs. n. 446 del 1997 per l’IRAP non ricorre quando il contribuente utilizza beni strumentali e lavoro altrui non eccedenti il minimo indispensabile”.

“Per gli Ermellini – prosegue Rosignoli – la minimalità organizzativa è stata adeguatamente accertata dalla C.T.R., poiché il contribuente aveva utilizzato beni strumentali di valore non significativo, con uno spazio di studio non eccessivo e una dotazione minima di attrezzature necessarie per svolgere l’attività professionale. Inoltre, i compensi erogati a terzi non avevano rilevanza organizzativa senza la prova della destinazione di tali compensi a un lavoro particolarmente rilevante dal punto di vista organizzativo”.