Per le controversie in materia di Superbonus 110%, come stabilito dalla Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Trieste con la sentenza n.81/1/23, sussiste la giurisdizione delle Corte di Giustizia Tributaria.
Nel caso in esame, un Condominio ha effettuato lavori per la riduzione del rischio sismico e, al raggiungimento del 60% di avanzamento lavori come da normativa sul ‘Superbonus 110%’, ha inviato la seconda comunicazione, della quale l’Amministrazione finanziaria ha sospeso gli effetti. Successivamente, nel rigettare la richiesta di autotutela, l’Ufficio ha contestato al Condominio l’abuso del diritto.
“Nella sentenza, il Collegio di I° grado ha escluso il proprio difetto di giurisdizione spiegando che, sebbene il provvedimento impugnato non sia elencato tra quelli indicati dall’articolo 19 del D.Lgs n.546/92 – sostiene Alfredo Accolla, consigliere d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – la possibilità di cessione del credito, impedito dal provvedimento dell’Amministrazione finanziaria, si pone come una delle possibilità attraverso le quali il contribuente può beneficiare dello sconto fiscale previsto dalla norma agevolatrice e, pertanto, costituisce, sicuramente, un elemento della struttura tributaria del beneficio fiscale”.
“La Corte di Giustizia Tributaria – prosegue Accolla – ha poi aggiunto che il Giudice tributario, secondo la Cassazione, ha competenza esclusiva e generale, non circoscritta ad alcuni aspetti, per tributi e tasse di ogni tipo, e tale competenza è indipendente dalla denominazione del tributo o dal contenuto della domanda presentata dai ricorrenti”.