Notifica Pec della cartella viziata, quando è sanata

Fondamentale se il contribuente si difende tempestivamente

smart working

Anche in presenza di eventuali irregolarità nella notifica telematica di una cartella di pagamento, il vizio si considera sanato se il contribuente si difende tempestivamente e in modo puntuale. È il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 18769/2025, relativa ad una cartella di pagamento, notificata tramite PEC ed emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi.

Nel caso in esame, la società destinataria della cartella ha impugnato l’atto eccependo l’omessa comunicazione dell’avviso bonario e la nullità della notifica, sostenendo che l’indirizzo Pec dell’Agente della riscossione non fosse presente nei pubblici registri (Ini-Pec).

“L’omessa comunicazione dell’avviso bonario non comporta la nullità della cartella – spiega Gianluca Buselli, consigliere d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – trattandosi di un controllo automatizzato basato sui dati forniti dallo stesso contribuente, e quindi con un contenuto motivazionale meno articolato rispetto a un accertamento vero e proprio. Quanto alla validità della notifica telematica – prosegue Buselli – l’estraneità dell’indirizzo del mittente dal registro Ini-Pec non invalida di per sé la notifica, a meno che il contribuente non dimostri un pregiudizio concreto al proprio diritto di difesa”.

Nel caso in questione, la società aveva ricevuto l’atto e proposto ricorso nel merito in modo tempestivo, per cui, secondo la Corte, “lo scopo dell’atto è stato raggiunto” e ogni eventuale vizio si intende sanato ai sensi dell’art. 156 c.p.c.

Pertanto, la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della contribuente.