Verifiche fiscali anche in assenza del ‘Dominus’

L’ordinanza n.9515/2023 della Corte di Cassazione

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Con l’ordinanza n.9515/2023 la Corte di Cassazione ha stabilito che la Guardia di Finanza può accedere presso lo Studio professionale e farsi consegnare la documentazione contabile riferita al cliente sottoposto a controllo anche in assenza del ‘Dominus’ o di un suo delegato.

“Secondo i Supremi Giudici, in tema di accessi, ispezioni e verifiche, ai fini degli accertamenti sia in materia di Iva che di imposte dirette – afferma Salvatore Baldino, consigliere d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – gli articoli 52, comma 1, ultimo periodo del D.P.R. n. 633/1972 e 33, comma 1 del D.P.R. n. 600/1973, secondo cui in ogni caso, l’accesso nei locali destinati all’esercizio di arti e professioni dovrà essere eseguito in presenza del titolare dello studio o di un suo delegato, disciplinano la fattispecie in cui il professionista sia lo stesso contribuente oggetto delle indagini tributarie, ma non anche quelle in cui egli sia il depositario delle scritture contabili di un diverso soggetto contribuente sottoposto a controllo fiscale”.