
La presentazione di una dichiarazione infedele al Fisco integra esclusivamente il reato previsto dall’articolo 4 del D.Lgs. n.74/2000 e non può essere ricondotta alla più generale fattispecie di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640 c.p.). Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27870/2025, ribadendo il principio secondo cui la normativa tributaria costituisce un sistema “chiuso e autosufficiente” per la repressione delle condotte lesive dell’erario.
Il caso riguarda un’associazione che, secondo l’accusa, otteneva rimborsi fiscali indebiti tramite dichiarazioni Modello 730 con dati falsi.
I Supremi Giudici hanno respinto il ricorso, confermando la valutazione del Tribunale che aveva ricondotto i fatti alla sola ipotesi di dichiarazione infedele, disponendo la restituzione delle somme.
“Il profitto illecito derivava unicamente dalla falsa rappresentazione dei dati in dichiarazione, senza alcun elemento che giustificasse l’applicazione del reato di truffa. Inoltre – ha evidenziato Guido Rosignoli, vicepresidente della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – gli ulteriori comportamenti contestati dal P.M. dimostrano l’esistenza di un’organizzazione associativa, ma non incidono sul nesso causale con l’erogazione del rimborso, generato unicamente dalle dichiarazioni infedeli”.
Richiamando poi le Sezioni Unite (sentenza n. 1235/2010), la Corte ha ribadito che qualsiasi condotta di frode fiscale trova risposta solo nella legislazione speciale tributaria.
Le norme penali in materia fiscale hanno carattere di specialità e assorbono le ipotesi di reati comuni, garantendo la coerenza del sistema repressivo.