Limiti di impignorabilità anche nel sequestro preventivo funzionale alla confisca

La Cassazione ribadisce limiti al sequestro per trattamenti retributivi, pensionistici o assistenziali

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Con la sentenza n.47677/2022, la Terza Penale della Corte di Cassazione ha ribadito che l’art. 545 del cod. proc. civ. opera anche nei casi di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente avente a oggetto trattamenti retributivi, pensionistici o assistenziali.

“Le Sezioni Unite, con la pronuncia n.26252/2022, stabilirono che i limiti di impignorabilità delle somme spettanti a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a titolo di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengano luogo di pensione o di assegno di quiescenza, previsti dall’art. 545 cod. proc. civ. – evidenzia Nunzio Monteverde, consigliere d’amministrazione della Cassa dei ragionieri e degli esperti contabilisi applicano anche alla confisca per equivalente ed al sequestro ad essa finalizzato”.

Il Supremo Consesso, ribadì inoltre che necessario presupposto dell’applicabilità della norma anche nel campo cautelare penale, è che risulti attestata la causale dei versamenti e che gli importi da sequestrare siano imputabili con certezza a detti titoli.