
Con la sentenza n. 34492/2025, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’esportazione all’estero di denaro contante non dichiarato, quando collegata a un rilevante debito tributario, può configurare il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 del D.lgs. 74/2000).
Tale pronuncia rafforza l’orientamento secondo cui il trasferimento di somme oltreconfine può costituire una manovra elusiva idonea a pregiudicare la garanzia patrimoniale dell’Erario.
Il caso riguarda un cittadino italiano fermato in aeroporto mentre tentava di imbarcarsi su un volo diretto in Romania con 15.030 euro in contanti non dichiarati.
“Secondo i Supremi Giudici, l’indagato avrebbe potuto evitare rischi di furto depositando il denaro, rendendo non credibile la motivazione addotta. Inoltre – evidenzia Felice Colonna, consigliere d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – l’esportazione non dichiarata di una somma superiore al limite consentito costituisce, secondo la giurisprudenza consolidata, un possibile strumento per sottrarre beni all’azione di recupero del Fisco, anche quando l’importo trasferito è inferiore alla soglia che impone la dichiarazione doganale”.
Gli Ermellini hanno poi ricordato che la possibilità legale di esportare valuta entro determinati limiti non esclude l’illiceità della condotta se finalizzata a eludere le pretese erariali.
“La Cassazione – conclude Colonna – ha inoltre chiarito che il reato di sottrazione fraudolenta è un reato di pericolo e richiede il dolo generico, non la dimostrazione di un’intenzione specifica di frodare il Fisco, rendendo irrilevanti le giustificazioni fornite dall’indagato”.