Deducibilità degli omaggi di fine anno

Fino a 50 euro sono integralmente deducibili, per importi superiori la percentuale varia

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La fine dell’anno riporta al centro dell’attenzione le regole fiscali sugli omaggi aziendali. Per le imprese, questi ultimi rientrano tra le spese di rappresentanza disciplinate dall’articolo 108, comma 2 del TUIR, a condizione che siano inerenti all’attività e coerenti con finalità promozionali o di relazioni commerciali.

“La deducibilità varia in base al valore unitario del bene. Gli omaggi fino a 50 euro sono integralmente deducibili – spiega Gianluca Buselli, consigliere d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – mentre quelli di importo superiore concorrono alla deduzione entro limiti percentuali calcolati sui ricavi della gestione caratteristica, con soglie decrescenti all’aumentare del volume d’affari”.

Secondo la normativa, sono pertinenti le spese sostenute e documentate per erogazioni gratuite effettuate con finalità promozionali, purché rispondano a criteri di ragionevolezza e siano coerenti con le pratiche commerciali di settore.

“Riguardo alla tracciabilità dei pagamenti, dal 1° gennaio 2025, per i soggetti ‘solari’ – prosegue Buselli – la deducibilità dei costi è ammessa solo se la spesa è sostenuta con strumenti tracciabili, come bonifici, carte di pagamento o assegni. Il vincolo opera anche ai fini IRAP”.

Per i lavoratori autonomi, le spese per omaggi confluiscono sempre tra le spese di rappresentanza e sono deducibili nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta, mentre i contribuenti in regime forfettario non possono dedurre alcun costo per omaggi, poiché le spese sono assorbite dalla determinazione forfettaria del reddito tramite i coefficienti di redditività.