L’autoriciclaggio presuppone un reato a monte

Cosa stabilisce la Corte di Cassazione

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Con la sentenza n.8001/2026, la Corte di Cassazione ribadisce che la configurabilità del reato di autoriciclaggio presuppone necessariamente l’esistenza di un reato a monte. In assenza di tale presupposto, la fattispecie penale non può essere contestata.
Il caso riguardava una serie di operazioni finanziarie all’interno di un gruppo societario. Secondo l’accusa, l’amministratrice del gruppo avrebbe effettuato numerosi trasferimenti di denaro tra conti delle società e il proprio conto personale, utilizzando causali come “finanziamento soci” e “restituzione finanziamento soci”.

“I Supremi Giudici hanno chiarito che il reato di autoriciclaggio può essere configurato solo se deriva da un precedente delitto – spiega Felice Colonna, consigliere d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – individuato nel caso di specie nell’appropriazione indebita”.

Secondo la Suprema Corte, l’appropriazione indebita richiede che chi dispone del bene lo faccia con l’intenzione di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

“Nel caso in esame, invece – prosegue Colonna – i trasferimenti infragruppo risultavano collegati a scelte gestionali riconducibili all’interesse delle società del gruppo, ad esempio per rafforzare la posizione economica in vista di gare pubbliche. In assenza di un vantaggio personale e della cosiddetta interversione del possesso, non può quindi parlarsi di appropriazione indebita”.

Di conseguenza, la Cassazione ha annullato senza rinvio la condanna per autoriciclaggio perché “il fatto non sussiste”. Diverso l’esito per i reati tributari contestati all’imputata, per i quali il ricorso è stato respinto.