Accesso al domicilio del contribuente solo con autorizzazione

La sentenza della V sez. della Suprema Corte di Cassazione

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In tema di attività ispettive condotte dalla Guardia di Finanza, come l’accesso presso il domicilio del contribuente, è particolarmente interessante l’ordinanza n.27297/2023 emessa dalla V sez. della Suprema Corte di Cassazione.

“L’ordinanza in oggetto ribadisce che la procedura di accesso domiciliare, prevista dalle norme del DPR 600/73 e del DPR 633/72, richiede l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica in presenza di gravi indizi di violazioni delle norme tributarie. Autorizzazione – spiega Fedele Santomauro, consigliere d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – che costituisce un provvedimento amministrativo preliminare al procedimento di formazione dell’atto impositivo, finalizzato a verificare la consistenza degli elementi forniti dall’ufficio tributario o dalla Guardia di Finanza”.

“Inoltre – prosegue Santomauro – per gli Ermellini, la motivazione deve essere valutabile in modo concreto e il giudice tributario deve poter valutare la consistenza dei gravi indizi, che possono essere declinati anche in modo sintetico, facendo riferimento a comportamenti che indicano l’inaffidabilità fiscale del contribuente”.