
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 484/2023, ha chiarito che il possesso delle asseverazioni dei requisiti tecnici degli interventi è richiesto solo quando obbligatorie per legge.
“Il comma 6-bis dell’art.121 del DL Rilancio prevede l’esclusione della responsabilità in solido del fornitore o del cessionario del credito d’imposta in determinate situazioni – evidenzia Gianluca Buselli, consigliere d’amministrazione della Cassa dei ragionieri e degli esperti contabili – a condizione che dimostrino di aver acquisito il credito d’imposta e di essere in possesso di una documentazione specifica a sostegno dell’agevolazione, relativa alle opere edilizie dalla quale il credito è originato”.
“Secondo la Circolare n.27/2023 dell’Agenzia delle Entrate e considerando la normativa – prosegue Buselli – se non esiste un obbligo specifico di avere tali asseverazioni per gli interventi effettuati, la società potrebbe non doverle presentare ai fini dell’esclusione della responsabilità solidale, a patto che sia in grado di dimostrare la propria diligenza o la non gravità della negligenza, come previsto dal comma 6-quater”.