Autotutela obbligatoria e contraddittorio preventivo

Le modifiche della Legge Delega per la Riforma dell’ordinamento tributario

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Nella Legge Delega per la Riforma dell’ordinamento tributario, trovano attuazione due concetti contrastanti: l’autotutela obbligatoria e il contraddittorio preventivo.

“Con l’introduzione dell’articolo 10-quater nello Statuto del contribuente, l’autotutela diventa un punto centrale nella risoluzione delle controversie fiscali. Per diverse situazioni di errore, omissione o manifesta illegittimità degli atti fiscali – spiega Salvatore Baldino, consigliere d’amministrazione della Cassa dei ragionieri e degli esperti contabili – l’Amministrazione finanziaria deve procedere all’annullamento degli atti di imposizione o alla rinuncia all’imposizione stessa”.

Inoltre, si stabilisce che in caso di rifiuto espresso o tacito dell’istanza di autotutela obbligatoria, il contribuente può ricorrere alla Corte di Giustizia di I grado come atto autonomamente impugnabile. Quindi, fino al passaggio in giudicato dell’eventuale sentenza favorevole all’Amministrazione finanziaria, l’Agenzia delle Entrate avrà interesse a rispondere alle richieste dei contribuenti entro tempi definiti.

“La novità principale però – prosegue Baldino – riguarda la possibilità per il contribuente di agire legalmente contro il rifiuto tacito dopo novanta giorni dalla presentazione dell’istanza di autotutela obbligatoria, se tutti i requisiti sono soddisfatti. Un meccanismo giuridico per superare le ritrosie del Fisco, specialmente in situazioni di errori manifesti negli atti fiscali”.

Si spera che queste nuove regole porteranno ad una risposta certa e tempestiva da parte del Fisco alle richieste dei contribuenti, riducendo le difficoltà incontrate in passato nelle revisioni degli atti fiscali.