
Con la risposta a interpello n.171/2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito la portata del nuovo principio di onnicomprensività applicabile ai redditi di lavoro autonomo, introdotto con il D.Lgs.n.192/2024 che ha modificato l’art.54 del TUIR.
Nell’interpello, un professionista – che aveva acquistato prima del 2024 un credito d’imposta a un prezzo inferiore al valore nominale – aveva chiesto se il differenziale positivo realizzato fosse imponibile come reddito di lavoro autonomo.
“L’Agenzia ha chiarito che il differenziale è tassabile se percepito nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, data di entrata in vigore del nuovo principio di onnicomprensività. Il nuovo art. 54 stabilisce – spiega Gianluca Buselli, consigliere d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – che costituiscono reddito tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti […] in relazione all’attività artistica o professionale”.
Secondo il principio di cassa, il costo sostenuto per l’acquisto del credito è deducibile nell’anno in cui è stato effettivamente sostenuto, mentre il valore nominale del credito rileva nell’anno in cui viene utilizzato in compensazione.“Questo però pone un problema. Se il costo è stato sostenuto prima del 1° gennaio 2024, non sarebbe deducibile, mentre – prosegue Buselli – il relativo provento lo diventerebbe, generando una distorsione impositiva”.
In attesa di un chiarimento, una possibile interpretazione arriva dalle sentenze della Corte di Cassazione fondate sul principio di inerenza, il quale prevede che, se un costo non è deducibile perché non inerente, allora anche il provento collegato non è tassabile.