Cartella di pagamento al socio solo dopo l’estinzione della società

L’ordinanza n.28817/2023 della Corte di Cassazione

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Il Fisco non può agire nei confronti del socio in relazione a ogni onere tributario gravante sulla società se tra la società estinta e gli ex soci non risulta configurabile un rapporto di solidarietà.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n.28817/2023.

“Nel caso in esame, tra la società di capitali e i suoi soci non si configura un rapporto di solidarietà in ordine al pagamento dei debiti tributari. Soltanto a seguito dell’estinzione della società – spiega Marco Cuchel, presidente dell’Associazione Nazionale Commercialisti – i creditori, tra cui il Fisco, possono agire nei confronti dei soci per far valere i loro crediti non soddisfatti fino alla concorrenza delle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione”.

“Gli Ermellini hanno poi ricordato che, in relazione alle società di capitali, l’articolo 2495, comma 2, del Cod. Civ., come modificato dall’art.4 del DLgs n. 6/02003, prevede che l’estinzione immediata della società comporti il trasferimento automatico dei debiti sociali ai soci stessi. Di conseguenza – conclude Cuchel – nel caso in cui il Fisco abbia definitivamente accertato i propri crediti nei confronti della società, può procedere sia all’iscrizione a ruolo dei tributi non versati a nome della società estinta che a nome dei singoli soci in proporzione alle loro quote di partecipazione”.

In seguito alla notifica della cartella di pagamento, i soci possono contestare l’esistenza originaria o sopravvenuta del titolo formatosi nei confronti della società, o contestare la base della propria responsabilità dimostrando di non aver tratto alcun profitto dalla liquidazione.