Il progressivo rallentamento, fino alla chiusura, del canale bancario nell’acquisizione dei crediti generati dalle detrazioni edilizie ha portato ad un aumento delle cessioni dei crediti d’imposta (di cui agli articoli 119 e 121 del Dl n. 34/2020) tra soggetti “privati” come persone fisiche, imprese e società differenti dagli istituti di credito e dagli altri intermediari bancari e assicurativi accreditati dalla normativa.
“La cessione di questi crediti può essere effettuata attraverso una scrittura privata fra le parti coinvolte, senza la necessità di un notaio o di un pubblico ufficiale. Tuttavia – spiega Alfredo Accolla, consigliere d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – per rendere la cessione opponibile all’Agenzia delle Entrate, è richiesta una comunicazione formale”.
Per l’Amministrazione finanziaria non è rilevante la forma utilizzata per procedere alla cessione del credito, ove la normativa non detta regole particolari, ma suggerisce l’utilizzo della forma scritta sia per regolare i rapporti fra le parti, sia per soddisfare lo specifico onere informativo previsto all’interno della Comunicazione.
“Anche se i contratti di cessione non sono soggetti all’obbligo di registrazione per quanto riguarda le imposte – prosegue Accolla- è consigliato l’intervento di un notaio in alcune situazioni, specialmente a causa delle tempistiche legate al trasferimento dei crediti. In alcuni casi specifici, il notaio potrebbe agire come depositario del corrispettivo pattuito tra le parti fino a quando l’operazione di cessione non sia completamente accettata dall’Agenzia delle Entrate”.