L’Inps torna ad occuparsi degli aspetti relativi alle dimissioni del lavoratore padre durante la fruizione del congedo di paternità obbligatorio e/o congedo di paternità alternativo, disciplinati rispettivamente dagli articoli 27 bis e 28 del Testo Unico sulla genitorialità.
“Nel messaggio dello scorso 12 aprile l’Istituto ha precisato che dal 13 agosto 2022 sussiste e decorre l’obbligo contributivo del Ticket di licenziamento – spiega Maria Vittoria Tonelli, consigliere d’amministrazione della Cassa dei ragionieri e degli esperti contabili – in favore dei lavoratori dipendenti che abbiano rassegnato le dimissioni nell’arco temporale che decorre dai due mesi precedenti la data presunta del parto fino al compimento di un anno di vita del bambino prima”.
“Le dimissioni – prosegue Tonelli – si dovranno riferire unicamente ai lavoratori dipendenti che abbiano fruito del congedo di paternità e qualora esse siano intervenute prima del 12.04.2023, i datori di lavoro sono tenuti ad effettuare il versamento del ticket, senza l’aggravio di interessi e sanzioni, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del messaggio stesso, ossia entro il 16.07.2023”.
Per successive a tale data invece, valgono le medesime regole tutt’oggi vigenti.
Nel flusso Uniemens dovrà essere indicato il codice Cessazione “1S”. Per le cessazioni intervenute prima del messaggio, i datori di lavoro dovranno inviare dei flussi di regolarizzazione, intervenendo sul flusso relativo all’ultimo mese di attività del lavoratore, anch’essi da effettuarsi entro il prossimo 16 luglio. In questo caso, oltre al codice Cessazione “1S” andrà indicato anche il codice “M400”.