
Più tempo per conciliare lavoro e famiglia. Con il Messaggio n. 251/2026, l’Inps ha fornito le istruzioni operative per l’applicazione delle novità introdotte dalla Manovra 2026 in materia di congedo parentale. La principale innovazione riguarda l’estensione del limite massimo di fruizione: dai precedenti 12 anni si passa ora a 14 anni di vita del figlio.
“In caso di nascita, il congedo potrà essere utilizzato entro i primi quattordici anni di vita del bambino. Il termine – sottolinea Fedele Santomauro, consigliere d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – decorre dalla fine del congedo di maternità per la madre lavoratrice dipendente e dalla data di nascita per il padre lavoratore dipendente. Per le ipotesi di adozione o affidamento, il diritto potrà essere esercitato entro quattordici anni dall’ingresso del minore in famiglia, fermo restando il limite della maggiore età”.
Restano invece invariati i limiti temporali per le altre categorie: per i lavoratori iscritti alla Gestione separata il congedo resta fruibile entro i primi 12 anni; per i lavoratori autonomi il limite continua a essere fissato al primo anno di vita del figlio o al primo anno dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.
“Le nuove disposizioni – prosegue Santomauro – si applicano ai periodi di congedo fruiti a partire dal 1° gennaio 2026. Per i periodi utilizzati fino al 31 dicembre 2025, resta valido il precedente limite dei 12 anni”.
A partire dall’8 gennaio 2026, a seguito dell’aggiornamento della procedura telematica, le richieste possono essere presentate secondo i nuovi limiti temporali.