Dichiarazione fraudolenta e intermediazione illegale di manodopera

La sentenza n.216/2023 della Corte di Cassazione

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In tema di dichiarazione fraudolenta mediante l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (art.2 del D.Lgs. n.74/2000), la Corte di Cassazione con la sentenza n.216/2023 ha ribadito la configurabilità del reato nell’ambito dell’intermediazione illegale di manodopera.

La Suprema Corte ha ribadito che integra il delitto l’utilizzo di elementi passivi fittizi da parte di una società che, attraverso contratti simulati di appalto di servizi – evidenzia Paolo Longoni, consigliere d’amministrazione della Cassa dei ragionieri e degli esperti contabili – abbia effettuato attività di intermediazione illegale di manodopera”.

Inoltre – prosegue Longoni – nel caso di delitto deliberato e direttamente realizzato da singoli componenti del cda di una società di capitali nel cui ambito non sia stata conferita alcuna specifica delega, ciascuno degli altri amministratori risponde a titolo di concorso per omesso impedimento dell’evento, ove sia ravvisabile una violazione dolosa dello specifico obbligo di vigilanza e di controllo sull’andamento della gestione societaria derivante dalla posizione di garanzia di cui all’art. 2392 cod. civ.”.