
Per lungo tempo i termini di accertamento sono stati percepiti come relativamente semplici: per le imposte sui redditi e l’IVA, l’amministrazione finanziaria doveva notificare l’atto entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, trascorso il quale il potere impositivo si estingueva. Oggi, la realtà applicativa è più complessa. La prima variabile riguarda il comportamento del contribuente.
“In caso di dichiarazione omessa, il termine di accertamento da parte del Fisco diventa di sette anni. Discorso diverso per la dichiarazione integrativa – spiega Gianluca Buselli, consigliere d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – se il contribuente corregge la propria posizione, i termini ricominciano a decorrere dall’anno di invio della nuova documentazione, limitatamente però ai soli elementi che sono stati oggetto di modifica”.
A giocare un ruolo chiave sono poi le dinamiche procedurali.
“Per gli anni dal 2016 al 2018, i termini sono stati prorogati di 85 giorni a causa dell’emergenza pandemica. Inoltre – prosegue Buselli – prima dell’atto definitivo, l’Agenzia delle Entrate deve inviare uno schema d’atto, che può posticipare la scadenza fino a 120 giorni, dando al contribuente il tempo di presentare osservazioni”.
In alcuni casi, i tempi si estendono ancora di più: per attività detenute in paradisi fiscali non dichiarate i termini di accertamento raddoppiano; per i crediti d’imposta inesistenti il Fisco ha otto anni per recuperarli; per i crediti non spettanti, invece, il termine è di cinque anni dall’utilizzo in compensazione.