Il consulente socio non paga l’IRAP

Per il pagamento, va dimostrato che il socio utilizza la struttura societaria per il proprio reddito

cassazione ok

Il professionista che possiede una quota di partecipazione di una società non è soggetto al pagamento dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Nei casi in cui l’ente svolge un’attività similare, occorre dimostrare che il socio utilizza la struttura societaria per il conseguimento del proprio reddito

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n.27779/2023 relativa all’istanza di rimborso dell’IRAP versata dal contribuente, consulente d’azienda, per alcuni anni d’imposta.

“La Suprema Corte ha accolto il ricorso del contribuente – sottolinea Michela Benna, consigliera d’amministrazione della Cassa dei ragionieri e degli esperti contabili – che aveva obiettato la mancanza di prova in merito al fatto dell’utilizzo della struttura societaria nell’esercizio della propria attività, non potendosi così desumere dalla mera qualità di socio”.

“Da tempo infatti, le Sezioni Unite hanno stabilito che riguardo al presupposto dell’IRAP – prosegue Benna – il requisito dell’autonoma organizzazione, previsto dal D.lgs. n. 446/1997, art. 2, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; impieghi beni strumentali eccedenti secondo il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in nudo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni meramente esecutive”.