In vigore le regole introdotte dal Decreto n.192/2024

Il lavoro autonomo si avvicina al regime d’impresa

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L’entrata in vigore del D.Lgs. n. 192/2024 cambia la fiscalità degli immobili strumentali in leasing per i professionisti, avvicinando il lavoro autonomo al regime d’impresa. Resta invece invariato il trattamento per gli immobili acquistati in proprietà, con le note limitazioni.

“Confermata la deducibilità dei canoni nei limiti già previsti, inclusa l’indeducibilità del 20% legata alle aree pertinenziali. Rinnovate – spiega Maria Vittoria Tonelli, consigliera d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – anche la deducibilità parziale al 50% dei canoni di leasing per gli immobili adibiti in modo promiscuo all’attività professionale e a usi personali o familiari e il vincolo minimo di 12 anni per la durata dei contratti di leasing immobiliare affinché i canoni siano deducibili”.

Le novità più rilevanti riguardano la cessione dei contratti di leasing. “Dal 1° gennaio 2024 – prosegue Tonelli – la cessione dei contratti di leasing immobiliare, come già previsto per le imprese, assume rilievo fiscale anche per i professionisti. L’articolo 54-bis, comma 3, del TUIR prevede che rilevi la differenza tra il valore normale del bene trasferito e la somma del valore attuale del prezzo di riscatto e dei canoni a scadere”.

Restano invece penalizzate le acquisizioni in proprietà. In questo caso, le quote di ammortamento sono deducibili solo per beni acquisiti in specifici periodi storici: tra il 1° gennaio 1986 e il 14 giugno 1990 o tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2009. In tutte le altre ipotesi, l’ammortamento resta indeducibile e l’eventuale plusvalenza realizzata in caso di cessione non concorre alla formazione del reddito.