Indebita compensazione e annullo condanna

Il caso della commercialista e della trasmissione del F24

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Con la sentenza n.16532/2025, la Corte di Cassazione ha annullato, con rinvio, la condanna inflitta a un revisore contabile per concorso nel reato di indebita compensazione di crediti d’imposta inesistenti, previsto dall’articolo 10-quater del D.Lgs. n. 74/2000. Al centro della decisione c’è il momento consumativo del reato che, secondo la giurisprudenza consolidata, si perfeziona con la trasmissione del modello F24 contenente la compensazione indebita.

“Nel caso in esame, i crediti fiscali per ricerca e sviluppo, ritenuti inesistenti, erano stati certificati dalla professionista solo in un secondo momento, ossia dopo l’invio dei modelli F24 da parte dell’impresa. Di qui – ha sottolineato Guido Rosignoli, vicepresidente della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – l’impossibilità di configurare un’effettiva partecipazione alla condotta penalmente rilevante. Occorre ricordare che l’indebita compensazione si realizza attraverso un atto commissivo: la presentazione all’ Agenzia delle Entrate del modello del versamento unificato con crediti non spettanti per importi superiori a 150.000 euro annui. È questa presentazione, e non la successiva dichiarazione dei redditi – prosegue Guido Rosignoli – la condotta che integra il reato, la cui responsabilità penale grava sul soggetto che esegue l’operazione o su chi concorre alla trasmissione telematica dei modelli”.

Pur trattandosi di un reato proprio, attribuibile a chi agisce in qualità di soggetto abilitato alla trasmissione del modello F24, è configurabile il concorso del professionista esterno, qualora questi abbia avuto un ruolo materiale nella predisposizione o nell’invio del modello.