Influencer, nuovo inquadramento fiscale

I guadagni dell’attività sono redditi professionali autonomi

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Dal 1° gennaio 2025, gli influencer e i content creator sono ufficialmente riconosciuti come una categoria professionale con un proprio codice ATECO. Il nuovo codice 73.11.03, relativo all’influencer marketing e alla creazione di contenuti digitali, è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 con l’obiettivo di disciplinare un settore in continua espansione. 

“Gli influencer sono identificati come professionisti che – spiega Michela Benna, consigliera d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – grazie alla loro popolarità online, riescono a orientare opinioni e tendenze, promuovendo beni e servizi in cambio di compensi economici o altri vantaggi”.

Dal punto di vista fiscale, un importante contributo è arrivato dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, con la sentenza n.219/2/23 che ha stabilito che un’attività continuativa di valorizzazione dell’immagine personale debba essere assimilata a quella di un lavoratore autonomo abituale. Di conseguenza, i guadagni derivanti da tali attività sono da considerarsi redditi professionali autonomi, regolati dall’art.53, comma 1, del TUIR.

“Quanto all’inquadramento previdenziale – prosegue Benna – l’INPS ha chiarito che, in assenza di disposizioni normative specifiche, l’inquadramento previdenziale dipende dalle modalità concrete dell’attività. Se l’influencer svolge un’attività che prevede l’utilizzo prevalente di mezzi di produzione, l’attività è classificata come commerciale/terziaria. Se, invece, l’attività è svolta abitualmente ma non come impresa, i compensi sono considerati redditi da lavoro autonomo, come previsto dall’art. 53 del TUIR”.