
La Terza Sezione penale della Corte di Cassazione (sentenza n.13319 del 2023) ha affermato – in conformità con la giurisprudenza di legittimità civile – che la qualifica di legale rappresentante di una società e il connesso potere di rappresentanza si acquistano direttamente con l’atto di conferimento della nomina e non conseguono alla pubblicità della stessa, con l’iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi dell’art. 2383, comma 4, cod. civ., che ha efficacia dichiarativa e non costitutiva.
“I Massimi giudici hanno ribadito che il soggetto che subentra ad altri nella carica di amministratore, nonché di liquidatore – spiega Rosa Santoriello, consigliere d’amministrazione della Cassa dei ragionieri e degli esperti contabili – ed ometta di versare all’Erario le somme dovute sulla base della dichiarazione, senza compiere il previo controllo di natura puramente contabile sugli ultimi adempimenti fiscali, si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare dalle pregresse inadempienze”.