L’ordinanza n. 27261/2024 della Corte di Cassazione ha affermato un importante principio in tema di assoggettamento a IRAP dei lavoratori autonomi che operano all’interno di strutture organizzate da altri, stabilendo che l’esercizio di un’attività professionale svolta all’interno di una società organizzata da un soggetto terzo non soddisfa il presupposto di “autonoma organizzazione” richiesto per l’imposizione IRAP.
“I Supremi Giudici hanno ribadito che l’IRAP è applicabile solo se l’attività è svolta con un’organizzazione autonoma. In altre parole, il professionista deve essere responsabile della propria struttura organizzativa – sottolinea Guido Rosignoli, vicepresidente della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – e non solo integrato in una struttura riferibile alla responsabilità e interesse di un soggetto terzo”.
È poi necessario che il lavoratore utilizzi beni strumentali in quantità superiori al minimo indispensabile o si avvalga di lavoro altrui in modo continuativo e significativo.
“Nel caso in esame, il professionista non aveva collaboratori né una struttura propria, ma utilizzava quella di un’altra società, che ne era l’unica responsabile organizzativa. Inoltre – prosegue Rosignoli- la partecipazione societaria del professionista non era rilevante ai fini della responsabilità organizzativa, in quanto l’autonoma organizzazione restava in capo alla società”.
Tale orientamento trova riscontro in precedenti sentenze della Cassazione che hanno stabilito come non sia sufficiente il semplice utilizzo di una struttura organizzata, ma occorre che questa faccia capo al lavoratore in termini di responsabilità e gestione.