Lavoro, patto di stabilità e clausola di durata minima

Non è assoluto il vincolo di permanenza nell’azienda

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Nel mondo del lavoro di oggi è sempre più strategico, non solo riuscire a trovare, ma anche trattenere, figure professionali. Per raggiungere lo scopo, i datori di lavoro arricchiscono i contratti con clausole accessorie, come la clausola di durata minima garantita ed il patto di stabilità.

“Il patto di stabilità, che può essere inserito nel contratto d’assunzione o successivamente, è un accordo tra datore e lavoratore con cui quest’ultimo – spiega Maria Vittoria Tonelli, consigliera d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – si impegna a non recedere dal rapporto di lavoro per un determinato periodo, in cambio di incentivi quali formazione specializzata, benefit o retribuzione maggiorata. Il vincolo alla permanenza in azienda non è assoluto. Il lavoratore può recedere anticipatamente per giusta causa o in caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione. In tutte le altre circostanze – conclude Tonelli – il recesso anticipato è considerato illegittimo e può comportare il pagamento della penale eventualmente prevista dal contratto oppure un risarcimento danni stabilito dal giudice”.