L’estratto di ruolo è impugnabile? La parola alla Consulta

Per la Corte costituzionale serve un intervento del Legislatore

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Le contestazioni sull’art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dall’art. 3-bis del D.L. n. 146 del 2021, che regola l’impugnabilità dell’estratto di ruolo e della cartella di pagamento sono inammissibili. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n.190/2023.

Secondo la norma in questione, l’estratto di ruolo non è impugnabile, ma il ruolo e la cartella possono essere impugnati direttamente solo in determinate circostanze specificate nel testo.

“La Corte costituzionale ha notato che, sebbene l’intento del legislatore fosse quello di limitare i ricorsi spesso strumentali, questa restrizione ha ridotto l’ampiezza della tutela giurisdizionale. In particolare – spiega Marco Cuchel, presidente dell’Associazione Nazionale Commercialisti – ha sottolineato come l’abuso della fragilità del sistema da parte di alcuni soggetti, in cui l’Agente della riscossione spesso non è in grado di fornire la prova della regolare notifica, abbia generato un notevole contenzioso seriale”.

“Tuttavia, la Corte ha anche riconosciuto che il legislatore è il solo a poter intervenire sulla materia, poiché può agire in più direzioni. Questo – prosegue Cuchel – include l’estensione della possibilità di tutela anticipata a ulteriori casi rispetto a quelli previsti dalla norma censurata, nonché un’azione strutturale per affrontare le lacune nel sistema italiano di riscossione, sia per il passato, affrontando una considerevole massa di crediti ormai prescritti, sia per il futuro, garantendo l’efficacia del sistema di notifica”.