
Anche in presenza di eventuali irregolarità nella notifica telematica di una cartella di pagamento, il vizio si considera sanato se il contribuente si difende tempestivamente e in modo puntuale. È il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 18769/2025, relativa ad una cartella di pagamento, notificata tramite PEC ed emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi.
Nel caso in esame, la società destinataria della cartella ha impugnato l’atto eccependo l’omessa comunicazione dell’avviso bonario e la nullità della notifica, sostenendo che l’indirizzo Pec dell’Agente della riscossione non fosse presente nei pubblici registri (Ini-Pec).
“L’omessa comunicazione dell’avviso bonario non comporta la nullità della cartella – spiega Gianluca Buselli, consigliere d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – trattandosi di un controllo automatizzato basato sui dati forniti dallo stesso contribuente, e quindi con un contenuto motivazionale meno articolato rispetto a un accertamento vero e proprio. Quanto alla validità della notifica telematica – prosegue Buselli – l’estraneità dell’indirizzo del mittente dal registro Ini-Pec non invalida di per sé la notifica, a meno che il contribuente non dimostri un pregiudizio concreto al proprio diritto di difesa”.
Nel caso in questione, la società aveva ricevuto l’atto e proposto ricorso nel merito in modo tempestivo, per cui, secondo la Corte, “lo scopo dell’atto è stato raggiunto” e ogni eventuale vizio si intende sanato ai sensi dell’art. 156 c.p.c.
Pertanto, la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della contribuente.