
I tentativi di notificazione di cartelle di pagamento eseguiti presso un indirizzo non corrispondente alla residenza del ricorrente sono da considerare nulli e giuridicamente inesistenti.
Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Lecce con la sentenza n. 903/2023.
“Il Collegio leccese, accoglieva il ricorso del ricorrente – sottolinea Gianluca Buselli, consigliere d’amministrazione della Cassa dei ragionieri e degli esperti contabili – evidenziando che le cartelle di pagamento cui l’atto impugnato rinvia non sono mai state validamente notificate, essendo state consegnate ad un indirizzo non corrispondente alla residenza del ricorrente, come si evince dall’incrocio dei dati riscontrati nella documentazione dell’Agente della Riscossione con quelli tratti dal certificato storico di residenza depositato dal ricorrente”.
“Giudizio che trova conforto nel principio stabilito dal comma 1 dell’articolo 6 dello Statuto del Contribuente – prosegue Buselli – che sancisce l’obbligo dell’A.F. di assicurare l’effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, mediante notificazione nel luogo di effettivo domicilio”.