Nullo l’accertamento cartaceo con firma digitale

Il parere della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Siracusa

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Deve ritenersi nullo, ai sensi dell’art.42, comma 3, D.p.r. n.600/1973, l’avviso di accertamento che viene notificato via posta al contribuente e che, invece di recare la firma autografa del capo dell’ufficio o dell’impiegato delegato, riporti esclusivamente la dicitura “firmato digitalmente”. È quanto stabilito dalla Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Siracusa, con la sentenza n.1750/2023.

“Per i Supremi giudici, dal momento che il provvedimento impugnato riporta solo l’indicazione del nome dell’autore dello stesso e la dicitura ‘firmato digitalmente’ – sottolinea Michela Benna, consigliere d’amministrazione della Cassa dei ragionieri e degli esperti contabili –  non c’è ragione di discostarsi dall’orientamento secondo cui la notificazione della copia analogica di un atto impositivo è legittima se la sua conformità all’originale informatico è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, poiché tale attestazione è sufficiente a dimostrare l’avvenuta sottoscrizione dell’atto, conferendogli un valore probatorio equiparato all’originale informatico”.