Nullo l’accertamento prima dei sessanta giorni

Vale la data dell’emissione e non quella di notifica dell’avviso di accertamento

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Allo scopo di verificare il rispetto del termine di sessanta giorni previsto dall’art.12, comma 7, della Legge n.212/2000, a valere non è la data di notifica dell’avviso di accertamento ma quella della sua emissione.

Lo stabilisce la Corte di Cassazione con l’ordinanza n.26412/2023 in cui viene precisato che tale termine è rispettato se il lasso temporale dei sessanta giorni è ricompreso tra la data di consegna del P.V.C. e quella di emissione dell’atto.

“I Massimi Giudici hanno precisato che il citato articolo 12 prevede, nel triplice caso di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività – afferma Marco Cuchel, presidente dell’Associazione Nazionale Commercialisti – una valutazione ex ante in merito al rispetto del contraddittorio operata dal legislatore, attraverso la previsione di nullità dell’atto impositivo per mancato rispetto del termine dilatorio”.

“Inoltre, il principio di strumentalità delle forme ai fini del rispetto del contraddittorio, viene meno in presenza di una sanzione di nullità comminata per la violazione, e questo vale anche ai fini del contraddittorio endoprocedimentale tributario. Per i tributi armonizzati – prosegue Cuchel – la necessità della prova di resistenza, scatta solo se la normativa interna non preveda già la sanzione della nullità”.

Pertanto, l’atto impositivo non può essere emanato prima della scadenza del termine di sessanta giorni dal rilascio o dalla notifica del processo verbale di constatazione, non assumendo rilievo la notifica dell’atto medesimo dopo il decorso del già menzionato termine.