Nullo l’avviso di liquidazione Iva in assenza di contraddittorio

Si genera una effettiva e concreta lesione del diritto di difesa

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In totale assenza di contraddittorio è nullo l’avviso di liquidazione IVA poiché si genera una effettiva e concreta lesione del diritto di difesa. L’annullamento però soggiace alla necessaria prova, offerta dal contribuente, che l’opposizione non sia meramente pretestuale e tala da configurare uno sviamento dello strumento difensivo.

“Nella sentenza n. 998/2023 la Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Siracusa, riprendendo il filone giurisprudenziale prevalente – spiega Rosa Santoriello, consigliere d’amministrazione della Cassa dei ragionieri e degli esperti contabili – ha annullato un avviso di accertamento in materia IVA, in quanto non preceduto dalla rituale notifica dell’invito al contraddittorio con conseguente violazione del contraddittorio preventivo previsto per i tributi armonizzati”.

L’orientamento della giurisprudenza di legittimità prevede infatti che in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali c.d. a tavolino, l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale con riferimento alle imposte armonizzate.