Nuove regole NASpI per i neo papà

Le novità della circolare n.32/2023 dell’Inps

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Nuove regole NASpI. Con la circolare n.32/2023 l’Inps fornisce le necessarie istruzioni amministrative in materia di accesso alla NASpI in caso di dimissioni volontarie del lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino. I chiarimenti dell’Istituto seguono le novità introdotte nel Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità in vigore dallo scorso agosto che hanno esteso il divieto di licenziamento anche al neo papà che beneficia dei 10 giorni di astensione dal lavoro.

“Gli articoli 54 e 55 del D.lgs. n. 151 del 2001, nella loro formulazione integrata dal D.lgs. n. 105 del 2022 – osserva Maria Vittoria Tonelli, consigliere d’amministrazione della Cassa dei ragionieri e degli esperti contabili – recano la disciplina in materia di divieto di licenziamento e di dimissioni della lavoratrice madre e del lavoratore padre durante il periodo di tutela della maternità e della paternità”.

Le tutele per l’accesso alla NASpI in caso di dimissioni nel periodo in cui vige il divieto di licenziamento e fino al compimento di un anno di età del bambino, previste in caso di dimissioni volontarie, sono da intendersi rivolte sia alla lavoratrice madre che al lavoratore padre, sia nel caso di fruizione del congedo di paternità obbligatorio che nel caso di fruizione del congedo di paternità alternativo.

“Le domande respinte nelle more della pubblicazione della sopramenzionata circolare – conclude Tonelli – possono essere oggetto di riesame, su istanza di parte da trasmettere alla Sede INPS territorialmente competente”.