I delitti in materia di dichiarazione, previsti nel Capo primo del Titolo secondo del D.Lgs n.74/2000 possono concorrere con il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, non essendo configurabile alcuna relazione di genere a specie in grado di legittimare l’applicazione dell’art.15 del Codice penale.
Lo ha stabilito la Terza Sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n.4910/2023, ribadendo il proprio indirizzo interpretativo.
“I Massimi giudici hanno ricordato di aver già precisato che il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici – afferma Gianluca Buselli, consigliere d’amministrazione della Cassa dei ragionieri e degli esperti contabili – può concorrere con il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili, dovendosi escludere il concorso apparente di norme e di rapporto di genere a specie previsti dall’art.15 cod. pen”.
Per la Suprema Corte – riportiamo testualmente – «non sussiste alcuna relazione di genere a specie tra le fattispecie poste a confronto […] ricorre piuttosto un fenomeno di interferenza tra le due fattispecie determinato dalla peculiarità del fatto concreto, senza che però sussista alcun rapporto di specialità tra le fattispecie incriminatrici astrattamente considerate».
“Pertanto, è stato correttamente escluso dai giudici di merito – conclude Buselli – il concorso apparente di norme tra la fattispecie di cui agli art. 3 e 10 del d.lgs. n. 74 del 2000, non sussistendo tra le stesse quel rapporto di genere a specie che, solo, può legittimare l’applicazione dell’art. 15 cod. pen.”.