Omessi versamenti, quando si esclude il reato

Sono state introdotte nuove cause di non punibilità

vitaly gariev g k5yBcyS98 unsplash scaled

Sono diverse le novità introdotte con la revisione del sistema sanzionatorio tributario in ambito penale che trovano immediata applicazione. Si tratta di modifiche che hanno avuto un impatto significativo sulla Legge n.74/2000, apportando in particolare cambiamenti per i reati omissivi.

“In materia di estinzione del debito e non punibilità, il semplice superamento delle soglie di 150mila euro per l’omesso versamento di ritenute certificate e di 250mila euro per l’omesso versamento dell’Iva – spiega Gianluca Buselli, consigliere d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – non comporta più automaticamente la punibilità se il debito d’imposta è in corso di estinzione mediante rateazione secondo l’articolo 3-bis del D.Lgs n.46271997”.

Questa nuova disposizione si aggiunge alle cause di non punibilità già previste per i reati omissivi dall’art.13 della legge n.74/2000, che prevede che i reati agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari sono stati estinti mediante integrale pagamento, anche tramite procedure conciliative e di adesione all’accertamento, o ravvedimento operoso.

“Inoltre, non sono punibili i reati di cui agli articoli 10-bis e 10-ter – conclude Buselli – se il fatto dipende da cause non imputabili all’autore, come crisi di liquidità dovuta a inesigibilità dei crediti per accertata insolvenza o mancato pagamento di crediti da parte delle amministrazioni pubbliche. Il giudice deve tenere conto della crisi non transitoria di liquidità e della non esperibilità di azioni idonee al superamento della crisi”.