
Arrivano dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n.4835/2023) importanti indicazioni in merito all’onere in capo all’appellante di produrre o ripristinare i documenti già prodotti in primo grado. “I Massimi Giudici hanno affermato che il Giudice d’appello ha il potere-dovere di esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi. Inoltre – spiega Fedele Santomauro, vicepresidente dell’Istituto Nazionale Esperti Contabili – affinché il giudice possa procedere all’autonomo e diretto esame del documento già prodotto in formato cartaceo nel giudizio di primo grado, il documento può essere sottoposto alla sua attenzione, mediante deposito della copia rilasciata alle altre parti a norma dell’art. 76 disp. att. c.p.c.”. “Il giudice di appello – conclude Santomauro – se lo ritiene necessario, può ordinare alla parte interessata di produrre, in copia o in originale, determinati documenti acquisiti in primo grado”.