Reati tributari, stop alle sospensioni inutili

La Cassazione chiarisce i limiti del pagamento rateizzato

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La sospensione del procedimento penale per consentire il pagamento del debito tributario non può trasformarsi in un mero strumento dilatorio.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 39557/2025, chiarendo i confini applicativi dell’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 74 del 2000. I Supremi Giudici hanno così escluso la possibilità di concedere termini quando l’estinzione integrale del debito non è concretamente realizzabile entro i limiti fissati dalla legge.

“Il citato comma 3 – evidenzia Maria Vittoria Tonelli, consigliera d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – consente al giudice di concedere all’imputato un termine di tre mesi per il pagamento del debito residuo, prorogabile una sola volta per ulteriori tre mesi. Tale proroga, però, non ha una funzione autonoma o dilatoria, ma è strettamente collegata alla concreta possibilità di estinguere il debito entro il termine massimo complessivo”.

Se il saldo integrale non può avvenire in sei mesi, la sospensione del procedimento perde la sua ragion d’essere.

“L’accordo di rateizzazione con il Fisco, pur incidendo sul piano tributario – prosegue Tonelli – non produce effetti automatici sul versante penale. Il reato resta configurabile fino all’integrale pagamento del debito, poiché la rateizzazione non elimina l’illiceità della condotta e non opera come causa di giustificazione”.

Secondo i Supremi Giudici, la disciplina dell’articolo 13 realizza un bilanciamento ragionevole tra il diritto di difesa dell’imputato, l’esigenza di una durata ragionevole del processo e la tutela dell’interesse erariale.