Ritenute non versate. Reato del liquidatore

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La Corte di Cassazione (sentenza n.4904/2023) torna sul tema dei reati tributari, stabilendo che affinché possa ritenersi configurato il reato di omesso versamento delle ritenute certificate in capo al liquidatore di società, non è necessaria la distrazione dell’attivo in liquidazione dal fine di pagamento delle imposte per soddisfare scopi differenti.

Nel caso in esame, l’imputata ha contestato l’affermazione secondo la quale spettava a lei provare di non aver effettuato distrazioni, posto che è compito dell’Accusa dimostrare la sussistenza dei fondi per fare fronte all’obbligazione tributaria.

“Per la Suprema Corte, il liquidatore di società di capitali subentrato dopo la presentazione della dichiarazione di imposta e prima della scadenza del versamento che ometta di versare all’Erario le somme dovute sulla base della dichiarazione medesima che – sostiene Salvatore Baldino, consigliere d’amministrazione della Cassa dei ragionieri e degli esperti contabili – risponde del delitto di cui 10 bis del D.lgs. n. 74 del 2000, non trovando applicazione le limitazioni fissate dall’art. 36 del D.P.R. n. 602 del 1973, che fa espresso riferimento alle sole imposte sui redditi”.

“La sentenza di condanna è stata rinviata – prosegue Baldino – perché i Massimi giudici hanno rilevato la necessità di approfondire la questione della sussistenza della prova in merito all’elemento costitutivo del reato ex art. 10 bis, chiedendo di integrare la prova con l’acquisizione delle dichiarazioni dei redditi dei dipendenti così da assicurare l’imprescindibile controllo incrociato tra le dichiarazioni”.