Rottamazione quater e la sospensione degli obblighi di pagamento

I piani di dilazione vengono prima sospesi fino al 31 luglio 2023 e poi definitivamente revocati

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Tra gli effetti della presentazione dell’istanza di definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al giugno 2022 si riscontra la sospensione degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione della domanda di definizione.

Nell’ambito della Rottamazione quater, l’articolo 1 comma 240 lettera b della Legge n.197/2022 stabilisce che sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione della rottamazione. Sono interessati esclusivamente – sottolinea Marco Cuchel, presidente dell’Associazione Nazionale Commercialisti – i carichi definibili, ovvero quelli consegnati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022”.

Inoltre, il comma 243 del suddetto articolo 1 dispone che al 31 luglio 2023, indipendentemente dal versamento della prima rata prevista dal nuovo piano, le dilazioni sospese ai sensi del precedente comma 240 siano automaticamente revocate.

Quindi, con la presentazione dell’istanza di definizione i piani di dilazione dei carichi oggetto di definizione vengono dapprima sospesi fino al 31 luglio 2023, poi definitivamente revocati.

Dalla combinazione delle due disposizioni – conclude Cuchel – ne consegue che per i carichi relativi ai debiti estranei al perimetro della Rottamazione-quater, perché consegnati al di fuori della finestra temporale prevista dalla norma, non si verifichi l’effetto sospensivo né l’automatica revoca al 31 luglio 2023”.