Nel caso in cui il provvedimento che dispone il sequestro preventivo finalizzato alla confisca ricade su di un bene fungibile come il denaro, non viene meno l’obbligo di fornire una motivazione puntuale in merito al periculum in mora, ossia sulla sussistenza di elementi che rendono plausibile che esso verrà disperso e reso irrintracciabile prima della fine del processo.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 41602/2023.
“Per gli Ermellini, nel caso di specie – spiega Alfredo Accolla, consigliere d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – il Giudice di merito non ha fatto corretta applicazione del principio delle Sezioni Unite, non essendo state adeguatamente precisate le ragioni di attuale sussistenza di una situazione di ‘periculum’ tale da rendere necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio”.
Secondo le Sezioni Unite penali, “il provvedimento di sequestro preventivo di beni deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca prima della definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege”.
In definitiva, il “periculum in mora” non può essere affermato sulla scorta della sola considerazione che la cosa sequestrata si identifica in una somma di denaro, per sua natura suscettibile di dispersione.