In tema di riscossione, gli amministratori di società di capitali, estinte per cancellazione dal Registro delle Imprese, sono responsabili, ai sensi dell’art.36, comma 4 del D.P.R. n.602/1973, per le obbligazioni tributarie della società, ove abbiano compiuto, nel corso degli ultimi due periodi di imposta antecedenti alla messa in liquidazione, operazioni di liquidazione o di occultamento di attività sociali, non solo mediante omissioni nella contabilità, ma anche presentando dichiarazioni fiscali infedeli ovvero omettendo di presentarle.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n.9236/2023.
“La Suprema Corte ha spiegato che la responsabilità di coloro che hanno avuto l’amministrazione della società nei due anni antecedenti alla messa in liquidazione non è automatica ma – evidenzia Gianluca Buselli, consigliere d’amministrazione della Cassa dei ragionieri e degli esperti contabili – sussiste alla alternativa condizione che costoro abbiano compiuto, in quel biennio, operazioni di liquidazione o occultamento di attività sociali, o comunque diminuendo la garanzia patrimoniale della società e ponendo in essere attività di evasione d’imposta a danno dell’erario”.