
Il messaggio n.2130/2025 dell’INPS chiarisce le modalità con cui i datori di lavoro potranno richiedere la cassa integrazione nei casi in cui il caldo eccessivo renda impossibile proseguire le attività lavorative.
“Potranno usufruire del beneficio – spiega Maria Vittoria Tonelli, consigliera d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – i datori di lavoro che rientrano nei regimi della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO), del Fondo di Integrazione Salariale (FIS) e dei Fondi di solidarietà bilaterali previsti dal D.lgs. 148/2015”.
Le indicazioni si applicano, per quanto compatibili, anche al settore agricolo (CISOA).
Sono previste due principali cause per richiedere l’integrazione. La prima è l’ordinanza della pubblica autorità: la causale da indicare è “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori”. La seconda invece è proprio quella delle temperature elevate: in questo caso la causale da indicare è “evento meteo” per “temperature elevate”.
“Non è possibile presentare due domande diverse per lo stesso periodo e per gli stessi lavoratori, utilizzando entrambe le causali. Alla domanda – prosegue Tonelli – va allegata una relazione tecnica dettagliata che descriva l’evento meteorologico verificatori, le attività sospese o ridotte e le modalità di svolgimento del lavoro”.
Dal momento che entrambe le causali rientrano tra gli “eventi oggettivamente non evitabili” (EONE), sono previste alcune semplificazioni: nessun requisito di anzianità lavorativa; niente contributo addizionale a carico del datore di lavoro; tempi più flessibili per la domanda; informativa sindacale posticipata.