La temporanea indisponibilità delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, come stabilito dalla Terza sezione penale della Corte di Cassazione (sentenza n.37827/2023) può far incorrere nel reato previsto dall’art. 10 del D.lgs. n. 74/2000, ovvero reato di pericolo che «si configura al rifiuto di esibire la documentazione tributaria richiesta per la ricostruzione dei redditi».
“È sufficiente la temporanea indisponibilità della documentazione per la consumazione del reato – spiega Fedele Santomauro, consigliere d’amministrazione della Cassa dei ragionieri e degli esperti contabili – poiché il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili costituisce un reato di pericolo concreto, che è integrato, nel caso della distruzione, dall’eliminazione della documentazione o dalla sua alterazione con cancellature o abrasioni, e, nel caso dell’occultamento, dalla temporanea o definitiva indisponibilità dei documenti, configurandosi così un reato permanente”.
Inoltre, il reato di pericolo si configura al rifiuto di esibire la documentazione tributaria richiesta.