Trasferte e obbligo di pagamenti tracciabili

I lavoratori sono tenuti a dimostrarli sono per le spese sostenute in Italia

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Dal Consiglio dei ministri arriva un’importante correzione in materia fiscale. Il Decreto-legge dello scorso 12 giugno, atteso a breve in Gazzetta Ufficiale, modifica in modo sostanziale il regime dei rimborsi per trasferte di dipendenti, professionisti e imprese, chiarendo che l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti si applica esclusivamente alle spese sostenute in Italia.

“Il testo originario imponeva l’uso di strumenti tracciabili per tutte le spese rimborsabili, senza distinguere tra spese nazionali e internazionali. Con il provvedimento, a partire dal 1° gennaio 2025, con efficacia retroattiva – sottolinea Salvatore Baldino, consigliere d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – i rimborsi analitici per spese sostenute dai dipendenti in trasferta non concorreranno a formare reddito da lavoro dipendente solo se la spesa è stata sostenuta in Italia e il pagamento è avvenuto con strumenti tracciabili”.

Al contrario, le spese sostenute all’estero restano esenti da IRPEF anche se pagate in contanti.

Le modifiche si applicano anche al reddito da lavoro autonomo. Le spese di trasferta sostenute in Italia sono deducibili solo se tracciate. All’estero, invece, nessun vincolo di tracciabilità, nemmeno per le spese di rappresentanza.

“Il Decreto ha effetto retroattivo e questo implica che i rimborsi per trasferte estere già pagati in contanti nel primo semestre 2025 potranno comunque essere considerati esenti o deducibili e che – conclude Baldino – imprese e professionisti dovranno aggiornare le procedure amministrative, distinguendo chiaramente tra spese italiane e spese estere per garantire correttezza fiscale e contabile”.