L’azione promossa nei confronti del liquidatore di una società, ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 602 del 1973, non richiede necessariamente la preventiva iscrizione a ruolo del debito tributario.
A stabilirlo, le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione con la sentenza n.32790/2023.
“La decisione è basata sul fatto che la responsabilità del liquidatore verso l’Erario è autonoma rispetto all’obbligazione tributaria della società, fondata su un diverso titolo e di natura civilistica anziché tributaria, pertanto – spiega Rosa Santoriello, consigliera d’amministrazione della Cassa dei ragionieri e degli esperti contabili – il liquidatore può essere ritenuto responsabile in modo autonomo per non aver adempiuto ai suoi doveri durante il processo di liquidazione della società, che ha comportato il mancato pagamento delle imposte societarie”.
La norma mira a evitare che il liquidatore favorisca altri creditori o assegni beni ai soci, lasciando insoddisfatto il credito dell’Erario.
“Secondo la Corte – prosegue Santoriello – l’obbligazione tributaria societaria è solo un presupposto, mentre l’obbligo risarcitorio del liquidatore nasce dalla sua responsabilità per non aver tutelato il credito erariale durante la liquidazione e questa responsabilità non implica una co-obbligazione con i debiti tributari, né una forma di responsabilità per successione dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese”.
Il liquidatore può contestare, con ricorso agli organi della giustizia tributaria, la validità dell’azione intrapresa nei suoi confronti, compresa la questione della debenza delle imposte a carico della società.