Dopo il rilascio dell’autorizzazione da parte della Commissione UE, l’INPS ha pubblicato la circolare n. 57/2023 con cui ha fornito le indicazioni operative per l’applicazione dell’esonero contributivo totale spettante ai datori di lavoro per le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato di soggetti che, alla data dell’evento incentivato, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e non siano mai stati titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.
“L’Inps ha chiarito che la valorizzazione dell’elemento con riferimento ai mesi pregressi da luglio a dicembre 2022 può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di luglio, agosto, settembre e ottobre 2023. Mentre – spiega Alfredo Accolla, consigliere d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – per le assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2022 restano ferme le indicazioni per la fruizione dell’esonero di cui alla Legge di Bilancio 2021 già fornite con il messaggio n.3389/2021 a cui l’Istituto fa rinvio”.
“I lavoratori che invece intendono fruire dell’esonero per le assunzioni di giovani a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, devono continuare a esporre i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità. In particolare – conclude Accolla – nell’elemento deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese”.