
Con l’ordinanza n.27298/2025 la Corte di Cassazione ha chiarito che, quando l’atto tributario viene consegnato direttamente nelle mani del legale rappresentante della società destinataria, la notifica è valida anche se presenta irregolarità formali che non incidono sulla certezza della ricezione.
Nel ricorso per Cassazione, la società aveva insistito sulla presunta irregolarità della notifica delle cartelle di pagamento, sostenendo che la consegna era avvenuta a mani dell’amministratore della ditta, senza una chiara indicazione del destinatario e senza precisazioni sul luogo della consegna, nonostante si trattasse di una società a responsabilità limitata.
La Suprema Corte ha però respinto tali doglianze, ribadendo un orientamento consolidato.
“Gli Ermellini hanno ricordato che l’onere dell’Agente della riscossione si limita a dimostrare l’avvenuta e rituale notifica dell’atto, onere – evidenzia Rosa Santoriello, consigliera d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – che può essere assolto mediante la produzione della relata di notifica o dell’avviso di ricevimento, senza necessità di depositare l’originale dell’atto notificato. Il punto centrale della decisione riguarda la notifica eseguita a mani proprie del destinatario. Secondo la Corte – prosegue Santoriello – la notifica effettuata ai sensi dell’articolo 138 del Codice di procedura civile è sempre valida, anche quando la consegna non avviene nei luoghi tipicamente previsti dalla legge. L’elemento decisivo è che l’atto sia stato materialmente ricevuto dal destinatario, nel caso di specie il legale rappresentante della società”.