La prescrizione del credito relativo alla tassa automobilistica decorre, ai sensi dell’art.2935 c.c., dal momento in cui il diritto può essere fatto valere. Questo momento coincide con la scadenza dei sessanta giorni successivi alla notifica dell’atto impositivo necessari per la formazione della sua definitività.
Lo stabilisce la sentenza n.21915/2024 della Corte di Cassazione in cui viene anche precisato che non è applicabile il principio secondo cui il termine triennale decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo all’annualità d’imposta. Un’interpretazione errata, superata dalla giurisprudenza consolidata della Suprema Corte.
“La sentenza rafforza il principio secondo cui il termine di prescrizione deve essere calcolato in modo rigoroso. Con la sentenza, i Supremi Giudici hanno evidenziato che il termine di prescrizione triennale – evidenzia Alfredo Accolla, consigliere d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – deve essere calcolato in base al principio generale dell’art.2935 c.c., ossia partendo dalla scadenza del termine per opporsi all’atto presupposto”.
“La Suprema Corte, evidenzia poi che la disciplina relativa ai termini di decadenza per l’emissione e la notifica di avvisi di accertamento e cartelle prevista dall’art.163, comma1, della Legge Finanziaria 2007 non si applica alla tassa automobilistica. Ciò in quanto – spiega Accolla – tale tributo non rientra tra i tributi locali, ma è regolato da una normativa specifica, l’art.5 del D.L. n.953/1982 che stabilisce un termine di prescrizione triennale”.
Il citato articolo 5, non prevede un termine finale fissato al 31 dicembre.