
L’iscrizione ipotecaria posta a garanzia dei crediti tributari non è un atto esecutivo che immediatamente espropria il contribuente. L’ipoteca incide sulla circolazione dell’immobile e sulla posizione bancaria del soggetto, ma la sua impugnazione richiede un approccio tecnico-processuale mirato, non slogan difensivi generici.
“Per impostare una corretta opposizione occorre prima di tutto verificare i presupposti di legge. L’articolo 77 del d.P.R. n. 602/1973 qualifica l’iscrizione ipotecaria come strumento volto a garantire il credito erariale. Il ruolo diventa titolo dopo il termine dell’art. 50 d.P.R. 602/1973. L’agente della riscossione – sottolinea Alfredo Accolla, consigliere d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – non può procedere sotto la soglia di 20.000 euro, deve inviare un preavviso e concedere 30 giorni per il pagamento. Solo se il credito non viene estinto e rappresenta meno del 5% del valore dell’immobile, trascorsi sei mesi si può avviare la vendita forzata”.
“Una prima verifica preliminare riguarda la natura dei carichi: tributari o non tributari – prosegue Accolla – perché da questa distinzione dipende la giurisdizione competente. Il preavviso di ipoteca, poi, svolge un ruolo centrale: rappresenta il momento del contraddittorio. Se questo manca, è diretto a persona errata o non concede un termine utile, l’ipoteca è viziata”.
Dopo l’iscrizione, il contribuente ha 60 giorni per impugnare dalla comunicazione dell’avvenuta iscrizione. Infine, il ricorso deve essere costruito su due piani complementari: vizi procedimentali, come il mancato preavviso, e vizi sostanziali, come per esempio la prescrizione.