Falsità nella Cila, niente reato se i lavori vengono realizzati lo stesso

La sentenza della Corte di Cassazione

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Nel caso in cui la realizzazione dei lavori programmati è stata comunque possibile, l’amministratore di condominio che abbia attestato falsamente nella C.I.L.A. l’assenza di abusi edilizi non è punibile in relazione al reato di cui all’art. 483 cod. pen.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione la sentenza n.48828/2023.

“Nel caso in esame, la Corte d’Appello di Napoli, confermando la decisione del Tribunale – spiega Alfredo Accolla, consigliere d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili –  aveva condannato l’imputato per falsità ideologica, considerando la presenza dei lampioni non autorizzati come prova della dichiarazione falsa”.

La Suprema Corte ha annullato la sentenza senza rinvio spiegando che la ragione di tale annullamento è stata la contraddizione nella motivazione della sentenza di secondo grado, in quanto, pur riconoscendo la presenza dei presupposti per l’applicazione della causa di non punibilità contemplata dall’art.131-bis del cod.pen., aveva escluso l’applicazione di questa causa di non punibilità sulla base del dolo dell’imputato.

“Gli Ermellini hanno quindi evidenziato che la Corte d’Appello aveva escluso la causa di non punibilità basandosi sulla motivazione del dolo, sostenendo che l’imputato non poteva essere considerato inconsapevole della falsità della dichiarazione in quanto era stato precedentemente diffidato dalla pubblica amministrazione. Tuttavia, contemporaneamente – prosegue Accolla – la Corte aveva ammesso l’assenza di danno e la non incidenza della dichiarazione falsa sulla possibilità di realizzare i lavori previsti, riconoscendo implicitamente la particolare tenuità dell’offesa”.